ASSOCIAZIONE

LA FENICE a.s.d.
TAI CHI CHUAN A CREMONA... e non solo :)

La Associazione LA FENICE a.s.d  è un centro di creatività ed energia. Il nostro obiettivo è vivere più a lungo e in qualità praticando il Tai Ji Quan. Offriamo ai praticanti di tutti i livelli diversi luoghi in cui esplorare e creare, accrescere la fiducia in se stessi e l'autodisciplina. Vieni a trovarci e a conoscere altre persone che, come te, condividono l'amore per il Tai Ji Quan. Siamo fervidi sostenitori delle arti, e partecipiamo  ogni anno a diverse dimostrazioni di pratica allo scopo di promuovere nuovi talenti ed esporre il pubblico generale all'arte e alla bellezza del Tai Ji Quan.

Il concetto chiave

Dal 2019 L'Associazione LA FENICE a.s.d. si occupa di mettere a disposizione di tutti, nelle forme e nei modi che possano renderle accessibili ad un vasto numero di persone, le significative competenze acquisite nel campo del Tai Chi Chuan, della Meditazione e delle pratiche olistiche in genere.

Queste antiche discipline sono evocatrici di un grande valore etico e spirituale. 

Ovviamente gli aspetti legati alla spiritualità sono del tutto personali e l'Associazione in nessun modo impone una qualsivoglia visione in tal senso.

Il metodo di studio può contribuire ad aiutare l'uomo e la donna di oggi ad acquisire più forza e sensibilità interiore da impiegare in modo positivo in ogni ambito.
Nessun senso infatti avrebbe acquisire capacità e competenze, talvolta ritenute straordinarie, se queste non fossero messe a disposizione della nostra società.

In questo senso riteniamo che una volta trasferita una competenza essa non ci appartenga più nel senso di proprietà, ma che questa possa vivere all'interno dell'allievo, germogliando in lui come un seme, diffondendosi anche e soprattutto attraverso di lui con il suo esempio e la sua testimonianza.

Una volta che si sia conosciuto, che si sappia fare, si può trasferire.

Non ci sono segreti.

Fin da bambini non ci è stato insegnato che a guardare al di fuori di noi stessi, come se le risposte alle eterne domande dell'uomo fossero lì.

Oggi il mondo sta cambiando e l'uomo si rende sempre più conto che questo tipo di approccio non basta.

Portare attenzione all'interno, attraverso le metodologie che si richiamano a queste profonde discipline, significa ad un certo punto accedere direttamente e senza intermediazioni alle parti più profonde e feconde di noi stessi.

Siamo ricercatori, ogni giorno infatti attraverso il nostro allenamento affiniamo l'efficacia delle istruzioni che proponiamo nell'ottica di migliorarle e perfezionarle sempre di più.

Siamo aperti a qualunque stimolo possa migliorare l'azione per perseguire lo scopo dell'associazione.

Desideriamo accogliere, indirizzare e/o formare nuovi Istruttori nel cuore dei quali batte forte il nostro stesso intento.

Gli Istruttori Fenice sono chiamati ad una formazione continua, si ispirano a modelli scelti liberamente da loro stessi secondo la propria esperienza sul campo, in armonia con le guide scelte come prioritarie dall'Associazione.

Gli istituti di ricerca interiore, scuole di Tai Chi Chuan, di nostro riferimento sono sempre e comunque riconosciute con buona reputazione su tutto il territorio nazionale garantendo la qualità dell'insegnamento proposto.

Narra la leggenda che alla fine del periodo della propria vita la Fenice rinasca dalle proprie ceneri.

Così è stato, così è, così sarà ancora...

E' un simbolo di rinnovamento eterno che sentiamo nel cuore.

Che ognuno possa rinnovarsi ogni giorno essendo meglio di ieri, consapevole che potrà essere migliore domani, vivendo con intensità e passione il momento presente.

Buona pratica a tutti.

Il Regolamento

Art 1. Gli iscritti all’Associazione La Fenice sono tenuti ad avere un comportamento decoroso e rispettoso verso le persone o cose sia all’interno dei propri spazi di attività e/o presso altre strutture che ci ospitano.
Art 2. Durante lo svolgimento delle lezioni dell’Associazione non è accettato alcun comportamento fisico, verbale o di qualsivoglia natura che possa arrecare disturbo agli insegnanti, agli operatori o ai partecipanti al corso.
Art 3. Gli iscritti ai corsi organizzati dall’Associazione La Fenice sono tenuti al pagamento mensile, o bimestrale o trimestrale o annuale entro e non oltre i primi 7 (sette) giorni del mese.
Art 4. La quota Associativa Annuale è obbligatoria per la partecipazione ai corsi e deve essere versata contestualmente alla richiesta di Iscrizione.
Art 5. I soci si distinguono in:
Soci base: sono coloro che, condividendo i fini e lo statuto dell’Associazione, desiderano partecipare alle attività, e che per particolari condizioni inerenti ad accordi e/o convenzioni con altri enti che accolgono, a titolo di esempio non esaustivo, i corsi dell’associazione, corrispondono una quota associativa in forma ridotta.
Soci ordinari: sono tutti coloro che, condividendo i fini e lo statuto dell’Associazione, desiderano partecipare alla attività. I soci ordinari versano una quota annuale per promuovere la realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Soci sostenitori: sono persone fisiche e giuridiche, Enti e Associazioni che condividono gli scopi dell’Associazione e vogliono testimoniare la loro solidarietà con il pagamento della quota associativa annuale e mediante contributi “una tantum” per il sostegno di particolari iniziative promosse ed organizzate dall’Associazione stessa.
Affiliati: sono associazioni di analoga natura e scopi che riconoscono LA FENICE a.s.d. come referente locale o nazionale, e nei cui statuti, o per regolamento, viene disposta l’affiliazione all’associazione.
Il socio affiliato all’interno delle Assemblee conta per uno. In particolare per quanto riguarda la partecipazione alla assemblee il rappresentante affiliato si deve presentare alla riunione con apposita delega scritta e controfirmata dai suoi organismi direttivi di riferimento.
Soci onorari: sono coloro che, per particolari benemerenze e meriti acquisiti, siano riconosciuti, con delibera del consiglio direttivo, meritevoli di appartenere ad honorem all’associazione.
Art 6. In caso di richieste provenienti da minori è necessaria l’autorizzazione di chi esercita la patria potestà o di chi ne fa le veci. In questo caso la quota da corrispondere è quella del Socio Base.
Art. 7. E' obbligatorio la presentazione del Certificato Medico in corso di validità di sana e robusta costituzione che abiliti e dichiari l’idoneità all’attività fisica e sportiva come richiesto dal CONI entro 15 gg. dalla prima lezione.
Art 8. Per il corretto svolgimento delle attività, il rispetto per l’ambiente e per le altre persone, è richiesta attenzione per la propria igiene corporale.
Art 9. Per non arrecare disturbo ai partecipanti dei corsi, è necessario presentarsi alle lezioni in orario se non in congruo anticipo.
Art 10. Chiunque fosse affetto da patologie o malattie infettive non presenti nel Certificato Medico o verificatesi successivamente alla data di richiesta dell’Iscrizione, è tenuto immediatamente ad informare il responsabile del corso o l’Operatore in via strettamente privata ed in modo scritto.
Nel caso si verificasse una trasgressione al Regolamento il Consiglio Direttivo dell’Associazione La Fenice è autorizzato a prendere provvedimenti di richiamo, di sospensione o di allontanamento dai corsi e dai luoghi in cui si svolgono le attività.
Il Consiglio Direttivo esorta tutti i soci ad un comportamento educato ed assertivo in linea con i principi fondativi e gli scopi dell’Associazione La Fenice ben riassunti nello Statuto e meglio esplicitati qui sul nostro sito internet www.taijiquanfenice.it

Che La Fenice nel nostro cuore si desti e si innalzi alta e libera nel cielo.
 
Buona pratica a tutti !

Lo Statuto

Costituzione e scopi
Art. 1
È costituita con sede a Cremona (CR) un'associazione, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di "LA FENICE" Associazione Sportiva Dilettantistica. L'associazione con delibera dl Comitato Direttivo potrà costituire sedi operative anche in altre città e spostare la sede nell'ambito dello stesso Comune.
Art 2
L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative. In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:
a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico, in particolare nelle discipline legate alle attività psicofisiche statiche e dinamiche quali Yoga, Tai Ji Quan, Arti Marziali, Difesa Personale, Attività Ginniche, pratiche olistiche e del benessere nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere;
d) realizzare manifestazioni ed esibizioni di diverse specie; promuovere la partecipazione a campionati, gare, concorsi;
e) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
f) realizzare corsi di formazione per formare istruttori delle discipline menzionate alla lettera a)
L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Possono inoltre essere soci associazioni, enti privati o pubblici aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione.
Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale (per gli enti denominazione, sede, codice fiscale e dati del rappresentante legale);
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona delegata dal Consiglio Direttivo, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.
L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Art.6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti della associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo.
Art.7
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale e dei regolamenti.
I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede della associazione.
Art. 8
I soci sono tenuti:
1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 9
Il socio cessa di far parte dell'associazione:
a. per dimissioni;
b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
e. per radiazione;
f. per decesso.
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
a. avvertimento;
b. ammonizione;
c. diffida;
d. sospensione a tempo limitato;
e. radiazione.
L'esclusione da socio per i motivi sopradetti è inappellabile.
 
Patrimonio sociale
Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'avanzo derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento, purché consentite dalla legge.
Art. 11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
 
Rendiconto economico e finanziario
Art. 12
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
Organi dell'Associazione
Art. 13
Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
 
Assemblea
Art. 14
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso e/o con avviso inviato a tutti i soci a mezzo posta o email. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.
Art. 15
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo o dell'assemblea straordinaria.
Art. 16
L'assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 17
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
Art. 18
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali e tutte quelle che riguardano persone devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Art. 20
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della associazione o su richiesta di almeno un socio da un Presidente di Assemblea eletto al momento in ragione dell'Art. 19. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.
 
Consiglio direttivo
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 3 esercizi fino ad approvazione del rendiconto e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 22
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
b) quando viene meno la maggioranza dei suoi membri.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- deliberare la quota sociale annuale e la quota specifica versati dai soci per le attività sociali;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci e eventuali ricorsi in merito alla adesione;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività della associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. Può nominare legali e procuratori ad hoc. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'impedimento del Presidente.
 
Scioglimento della associazione
Art. 26
La decisione di scioglimento della associazione deve essere presa dalla assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 18.
Art. 27
In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere devoluto con delibera della Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Disposizioni finali
Art. 28
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; di comune accordo provvederanno a nominare il terzo entro 30 giorni dalla nomina.
I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 29
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 30
Per quanto non compreso nel presente Statuto si rimanda alle norme di legge. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.
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